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Trasparenza e diritti degli interessati
Che cosa comunicare alle persone, quali diritti possono esercitare e in quali tempi rispondere.
Trasparenza
Gli articoli 13 e 14 elencano le informazioni da fornire: l’identità del titolare, i dati di contatto del RPD, le finalità e le basi giuridiche, i destinatari, i trasferimenti internazionali, i periodi di conservazione, i diritti degli interessati, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo e l’esistenza di un processo decisionale automatizzato. Le informazioni devono essere concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili, con un linguaggio semplice e chiaro (articolo 12). Se i dati non sono raccolti presso l’interessato, vanno fornite entro un termine ragionevole e al più tardi entro un mese.
I diritti
- Accesso (articolo 15): una copia dei dati e informazioni complementari, di norma gratuitamente.
- Rettifica (articolo 16) dei dati inesatti.
- Cancellazione (articolo 17) in casi definiti, ad esempio quando i dati non sono più necessari o il consenso è revocato.
- Limitazione (articolo 18) mentre si verifica l’esattezza o un’opposizione.
- Portabilità (articolo 20) quando il trattamento si basa sul consenso o su un contratto ed è effettuato con mezzi automatizzati.
- Opposizione (articolo 21), assoluta per il marketing diretto.
- Non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che producono effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente (articolo 22), salvo eccezioni con garanzie, incluso il diritto di ottenere l’intervento umano.
Gestire le richieste
Rispondete senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, purché l’interessato ne sia informato entro il primo mese. Verificate l’identità in modo proporzionato e non chiedete più dati del necessario. Le richieste manifestamente infondate o eccessive possono essere respinte o soggette a un contributo, ma il titolare deve poterlo dimostrare. Tenete un registro delle richieste e delle risposte.
Punti chiave
- L’informativa deve essere chiara, accessibile, completa e aggiornata.
- Un mese per rispondere, prorogabile di due mesi per richieste complesse o numerose.
- La portabilità vale solo per consenso o contratto con trattamento automatizzato.
- Le decisioni solo automatizzate e significative richiedono garanzie, incluso l’intervento umano.
Verificate la comprensione
Una richiesta arriva il 3 marzo. Qual è il termine ordinario?
Mostra la risposta: Il 3 aprile: un mese dal ricevimento, salvo proroga per complessità comunicata entro il primo mese.
Si può chiedere un contributo per una prima copia in base al diritto di accesso?
Mostra la risposta: Di norma no. Un contributo ragionevole è possibile solo per copie ulteriori o per richieste manifestamente infondate o eccessive.
